Prendo spunto dal post in Bioetiche, circa il rinvio a giudizio dell’anestesista che ha applicato la sedazione e poi ha interrotto la ventilazione polmonare di Piergiorgio Welby.
Piergiorgio Welby morì il 20/12/2006, cinque giorni dopo la decisione del giudice civile di inammissibilità del ricorso presentato dallo stesso Welby. La motivazione addotta all’inammissibilità, previo riconoscimento del principio di autodeterminazione (art. 13 e 32 Cost.), di rifiuto della terapia e di interruzione della terapia, e del divieto di accanimento terapeutico, fu che “il diritto del ricorrente di richiedere l’interruzione della respirazione assistita … non è concretamente tutelato dall’ordinamento giuridico, in quanto, in assenza di una disciplina normativa, non è possibile stabilire se una determinata attività medica rientri o meno nel divieto di accanimento terapeutico”. Secondo una dichiarazione dell’anestesista Mario Riccio, che ha applicato la procedura di sedazione e di interruzione della ventilazione, non si trattò di eutanasia, né di accanimento terapeutico e nemmeno di sospensione di un trattamento, ma del diritto costituzionalmente riconosciuto “quale il diritto del paziente di rifiutare le cure”. Secondo il gip Renato Laviola, autore della presente ordinanza, l’operazione di Riccio rientra nella definizione di eutanasia passiva con azione, ciò un atto di omissione con azione che ha procurato la morte del paziente, e non di una sospensione di una terapia, la quale, per definizione futile, non può essere assimilabile alla ventilazione polmonare indispensabile alla sopravvivenza immediata del paziente. Tutto questo è a mio parare assolutamente convincente. All’affermazione di un di un diritto costituzionale deve conseguire la sua attuazione anche in assenza di una specifica normativa, salvo il rispetto delle altre norme costituzionali. Non esiste una gerarchia di norme costituzionali, ma il tutto soggiace al rispetto della vita umana – concetto assai fumoso – e, data l’assenza di una normativa, è rimessa al giudice l’interpretazione che deve essere applicata al caso specifico. Qui si profila quindi la discrezionalità del giudice che poi ammette che la sacralità della vita, nella sua inviolabilità e indisponibilità, costituisce un limite per tutti gli altri diritti. Non è possibile quindi disporre della propria vita e c’è un divieto di legge di cagionare menomazioni alla propria integrità fisica: come tempo fa disse Fini, a proposito di droghe leggere, “è vietato farsi del male”. Il giudice poi auspica una normativa che dichiari i casi di accanimento terapeutico e non accenna, mai, a una normativa specificamente eutanasica, e pone in ultimo il diritto alla vita come limite invalicabile oltre il quale non è possibile estendere gli altri diritti costituzionali. Il giudice ammonisce che in assenza di una normativa si lascerebbe alla discrezionalità del medico la disciplina di questa delicata materia, dimenticandosi che poco prima nel testo rivendicava al giudice l’interpretazione del caso specifico. In tutto questo c’è un’esautorazione del paziente, della sua volontà e dei suoi diritti. Il diritto alla vita dovrebbe comprendere anche il rifiuto della stessa se essa è solo motivo di dolore per sé e per i propri cari. In tutto questo lamento un’assenza di compassione per chi soffre, non è solo una questione di diritti. Per sviluppare meglio un dibattito allargato, fra la gente di strada, credo che sia indispensabile mettere l’accento su una visione più compassionevole e letteralmente cristiana del problema, e non solo sull’aspetto giuridico. Nella fase terminale della vita di Welby noto anche situazioni censurabili e deprecabili di opportunità politica, se non di arrivismo, con il protagonismo donchisciottesco di Pannella e Cappato: tutto questo purtroppo rientra nella bruttura della politica odierna. Rimango del mio parere ben riassunto da Pasolini, il quale si chiese se, in effetti, la vera libertà non sia la libertà di scegliere la propria morte.L’immagine è un quadro di John William Waterhouse (1849-1917), “Hypnos e Thanatos”
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Ritengo che privare un uomo della libertà di scegliere della propria vita e quindi anche della propria morte sia un atto crudele oltre che ipocrita.Piergiorgio Welby ha implorato la morte per mesi davanti alle telecamere di mezzo mondo quindi che senso ha discuterne?
Ne parliamo comunque in riferimento agli sviluppi giudiziari – l’ordinanzia di Laviola del rinvio a giudizio di Riccio, ad esempio – ma anche e soprattutto come paradigma di un “buco” normativo che in Italia solo con molto tam tam e vera informazione sarà colmato. Forse anche perchè Welby, non parlando solo per sè, avrebbe voluto.
Domenico